Mantenimento del minore: se non paga il genitore spetta ai nonni

nonno-e-nipoteQuando il padre separato non mantiene il figlio, a pagare deve essere il nonno paterno: l’obbligazione relativa ai mezzi di sostentamento nei confronti dei minori è fondamentale e, in base ai principi costituzionali, è possibile riaffermare che se i genitori non possono farsene carico dovranno essere gli ascendenti.

A dirlo è il tribunale di Catania con un recente decreto.

Secondo il giudice, dopo la separazione giudiziale dei coniugi, in caso di inadempimento dell’obbligo di mantenimento posto a carico di uno dei due genitori verso il figlio, se la madre è impossibilitata da sola a provvedere all’integrale soddisfacimento di tutte le essenziali esigenze di vita del minore, diviene allora possibile esigere il pagamento (in via sussidiaria) dagli ascendenti (i nonni) dello stesso minore, e pertanto, anche a carico del nonno paterno, che verrà obbligato a fornire alla madre i mezzi necessari per l’adempimento del dovere di sostentamento.

Condizione, dunque, per poter agire contro i nonni è che la madre non sia indipendente economicamente: insomma, non deve avere le risorse economiche necessarie per la sopravvivenza sua, ma soprattutto dei bambini.

In questi casi, con un procedimento cautelare in forma abbreviata, è possibile ricorrere al giudice e chiedere che emetta l’ordine di pagamento, introdotto dalla recente riforma della filiazione.

Del resto, è la stessa Costituzione italiana che pone, tra i principi fondamentali, il dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori – con tale intendendosi, quindi, anche quella economica – la “legge” provvede a che siano assolti tali compiti da altri soggetti: siano essi pubblici, ma soprattutto, prioritariamente, individuati all’interno della famiglia stessa di origine. E quindi, i nonni in primo luogo.

Fonte: laleggepertutti.it